Statuto associativo

Nuova sede

Si comunica che dal 21 novembre 2017 la sede dell'associazione si è trasferita a

Imola in Via Carradori, 9/11 - presso il Laboratorio d'arte "L'Ulivo e la Luna" di Silvana Bissoli


Statuto associativo

La Casa di SilLa,

associazione culturale.

ART. 1 - (Denominazione e sede)

  1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

<< La Casa di SilLa >>

con sede in via / piazza Largo Sant'Anna n. 14 nel Comune di Taviano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

  1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
  2. Le finalità che si propone sono in particolare:

a) - promuove e diffonde la cultura e arte, organizza senza manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, proiezioni cinematografiche, di animazione ed artistiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell'arte la crescita personale.

b) - promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, percorsi formativi, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto, moda, recitazione, danza, pittura, fotografia ed animazione, laboratori artistici, artigianali e di riciclo.

c) - promuove il benessere psicofisico della persone con attività di meditazione, yoga, ginnastica dolce e alimentazione sana e discipline olistiche in generale.

d) - promuove e sensibilizza la tutela degli animali da affezione e non.

e) - promuovere la conoscenza del territorio e sensibilizzare al suo rispetto.

f) - organizzare feste, cene, serate danzanti, con lo scopo di promuovere la conoscenza tra i soci.

g) - organizzare gite, passeggiate, escursioni, viaggi, soggiorni per effettuare e/o raggiungere eventi di spettacolo, mostre, convention, saloni internazionali.

  1. L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

ART. 3 - (Soci)

  • Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Questi documenti verranno forniti all'aspirante socio, in forma cartacea o elettronica, insieme al modulo di iscrizione.

L'aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione, preparato dal Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali, compreso l'indirizzo di posta elettronica, che verrà utilizzato per le comunicazioni. Il socio può richiedere la variazione dei dati al Tesoriere che provvede ad aggiornare il Registro degli Associati.

Il modulo di iscrizione può essere compilato sul sito web dell'Associazione oppure stampato, compilato e spedito per posta ordinaria o fax alla sede dell'Associazione o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta la richiesta, decide, alla prima riunione utile, sull'ammissione dei nuovi soci che abbiano fatto richiesta di iscrizione dall'ultima riunione effettuata dal Consiglio Direttivo stesso; sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo deve comunque decidere entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la domanda di iscrizione. Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l'ammissione non viene notificato né all'Assemblea né al socio stesso.

In caso di accettazione del socio, il Consiglio Direttivo comunica l'esito positivo della iscrizione al socio tramite i recapiti forniti.

A decorrere dalla data in cui il Tesoriere iscrive l'aspirante socio nel Registro degli associati, questi viene considerato socio a tutti gli effetti con tutti i diritti e gli obblighi derivanti. Il socio deve quindi versare la prima quota associativa entro un mese dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità prescritte dallo statuto. Per i nuovi soci, chi presenterà la domanda di ammissione dal 1 Gennaio al 30 Settembre avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dello stesso anno; chi invece presenterà la domanda dal 1 Ottobre al 31 Dicembre, avrà la propria quota in scadenza il 31 Dicembre dell'anno successivo.

  • In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare al socio le motivazioni che lo anno escluso.

L'aspirante socio potrà richiedere nuovamente l'iscrizione soltanto quando siano state rimosse le cause che ne hanno determinato l mancata accettazione.

  • La proposta di esclusione di un socio, può essere fatta da qualunque associato che ne motiverà la richiesta al Consiglio Direttivo il quale deciderà se sussistono valide motivazioni, in tal caso la richiesta verrà messa all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea.

Dell'apertura di qualsiasi procedimento di esclusione deve essere data immediatamente comunicazione scritta all'interessato.

La decisione dell'esclusione di un socio viene presa con delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci. L'esclusione di un socio può avvenire anche per il mancato versamento della quota associativa.

  • Il modulo di iscrizione del socio minore di 18 anni deve essere accompagnato da opportuna autorizzazione che sollevi l'Associazione da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione del minore alle attività sociali e l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali.

L'iscrizione è subordinata alla firma autografa di un genitore.

  • L'ammontare della quota associativa viene decisa di anno in anno dal consiglio direttivo alla prima riunione utile e messa in atto l'anno successivo.
  • Ci sono due categorie di soci:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie per la partecipazione ai corsi.)

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

  • I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  • Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
  • I soci devono versare nei termini fissati la quota sociale che in caso di recesso o esclusione non verrà restituita e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  • Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

  • Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante posta ordinari o elettronica al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

  • L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 6 - (Organi sociali)

  • Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente

  • Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

  • L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
  • E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
  • L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  • L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, trasformazione, fusione e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

  • L'Assemblea approva il bilancio conto consuntivo e preventivo; fissa l'importo della quota sociale annuale; determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; approva il regolamento interno; delibera in via definitiva sulla esclusione dei soci; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo; delibera su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

  • L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  • Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  • Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
  • L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

5. All'Assemblea ordinaria o straordinaria è permessa la presenza dei soci anche per mezzo di dispositivi elettronici e piattaforme internet.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni e i rendiconti dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione nella sede dell'associazione.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

  • Il Consiglio Direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
  • Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  • Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  • Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  • Le elezioni del Consiglio Direttivo si devono svolgere entro il terzo mese precedente alla scadenza del mandato.

ART. 12 - (Presidente)

  • Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in sede ordinaria che straordinaria.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

  • I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  • L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
  • L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - (Bilancio economico-finanziario)

  • Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  • Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  • Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  • L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
  • In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • Non fa parte del patrimonio dell'Associazione, la sede e tutti gli arredamenti presenti che non hanno ricevuta di acquisto da parte dell'associazione stessa in quanto presenti a titolo di comodato d'uso, per questo motivo il legittimo proprietario è libero di riappropriarsi dei suoi beni quando più lo riterrà opportuno.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Seguono le firme dei soci fondatori.

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